(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 4 dicembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale; Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2131 di data 5 ottobre 2007 avente per oggetto «Approvazione del regolamento per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (artt. 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 37, commi 1, 4, 5, 6, e 39, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento): a) i criteri, le modalita' ed i requisiti di accesso all'impiego presso la provincia a tempo indeterminato e determinato; b) le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti; c) i termini entro i quali sono concluse le operazioni concorsuali; d) l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale; e) la composizione, il funzionamento delle commissioni esaminatrici e i criteri generali per la corresponsione dei compensi previsti per i componenti delle stesse. 2. Il presente regolamento si applica per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento del personale del comparto autonomie locali individuato dall'art. 2, comma 1, numero 3), del decreto del presidente della provincia n. 44-7/Leg. del 20 novembre 2003 (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7). Sono comunque fatte salve le discipline speciali che regolano l'accesso di particolari categorie di personale. 3. Ogni qualvolta nel presente regolamento ricorre la dizione «l'Amministrazione» si intende far riferimento esclusivo alla provincia autonoma di Trento.