(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 49 del 4 dicembre 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53,  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  presidente  della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta provinciale;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  punto  1), del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
   Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 2131 di data 5
ottobre  2007  avente  per  oggetto «Approvazione del regolamento per
l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento e per la
costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle
commissioni  esaminatrici  (artt.  37  e 39 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7)»;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente  regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 37,
commi  1,  4,  5,  6, e 39, comma 2, della legge provinciale 3 aprile
1997,  n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia
autonoma di Trento):
    a)  i criteri, le modalita' ed i requisiti di accesso all'impiego
presso la provincia a tempo indeterminato e determinato;
    b) le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti;
    c)   i   termini  entro  i  quali  sono  concluse  le  operazioni
concorsuali;
    d)  l'utilizzo  delle forme contrattuali flessibili di assunzione
del personale;
    e)   la   composizione,   il   funzionamento   delle  commissioni
esaminatrici  e i criteri generali per la corresponsione dei compensi
previsti per i componenti delle stesse.
   2.  Il  presente  regolamento si applica per l'accesso all'impiego
presso  la  provincia  autonoma  di Trento del personale del comparto
autonomie  locali  individuato  dall'art.  2, comma 1, numero 3), del
decreto  del  presidente della provincia n. 44-7/Leg. del 20 novembre
2003   (Regolamento   concernente  la  definizione  dei  comparti  di
contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile
1997,  n.  7).  Sono  comunque fatte salve le discipline speciali che
regolano l'accesso di particolari categorie di personale.
   3.  Ogni  qualvolta  nel  presente  regolamento ricorre la dizione
«l'Amministrazione»   si   intende  far  riferimento  esclusivo  alla
provincia autonoma di Trento.